Gli Enti del Terzo settore, quali sono?
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Gli Enti del Terzo Settore costituiscono una delle principali novità del Codice Unico del Terzo Settore che, con il decreto legislativo 117/2017, riconosce finalmente i confini di un universo variegato e introduce una normativa articolata e organica, superando la frammentarietà della precedente legislazione. Si parla infatti di riordino della disciplina.
In questo universo, troviamo realtà molto diverse che il legislatore ha voluto inquadrare in un’unica cornice, in virtù di alcune comuni caratteristiche:
- Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Svolgimento di una o più attività di interesse generale, in via esclusiva o principale;
- Assenza di scopo di lucro (con deroghe alla distribuzione degli utili, nel caso delle imprese sociali)
Per essere riconosciuti come tali, gli enti del Terzo settore devono essere iscritti al Registri Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
In questo articolo vi presento in particolare alcuni enti del Terzo settore: organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, impresa sociale ed ente filantropico.
Organizzazione di volontariato
Un’organizzazione di volontariato è un ente del Terzo settore che svolge attività di interesse generale a favore di terzi e si avvale prevalentemente dell’impegno volontario dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nasce per l’erogazione di servizi volontaristici, con lo scopo di colmare lacune sociali e non può svolgere attività a favore dei propri associati, in maniera né esclusiva né prevalente.
Le organizzazioni di volontariato erano state disciplinate per la prima volta dalla Legge Quadro sul Volontariato 266/1991, abrogata completamente dal Codice del Terzo settore che dedica ampio spazio alle ODV negli articoli 32, 33 e 34, oltre a quelli generali per gli enti del Terzo settore.
Se prima della riforma era previsto che un’organizzazione di volontariato potesse dedicarsi esclusivamente ad attività solidaristiche indirizzate a soggetti svantaggiati, la normativa attuale ne ampia la portata facendo riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo settore che prevede anche finalità civiche e di utilità sociale.
Un’altra novità introdotta dal Codice del Terzo settore riguarda il fatto che le organizzazioni di volontariato devono essere costituite sotto forma di associazioni, riconosciute o non riconosciute. La precedente legge quadro 266/1991, infatti, lasciava la libertà di scegliere la forma giuridica più adeguata ed è proprio per questo motivo che il Codice del Terzo settore conserva la definizione generica di organizzazione.
Per costituire un’organizzazione di volontariato, è necessaria la firma di:
- 7 soci, se persone fisiche
- 3 soci, in caso di organizzazioni di volontariato
L’intervento del notaio è richiesto solo nel caso in cui si voglia creare un’associazione riconosciuta, evitando così che gli amministratori rispondano con i propri bene di eventuali debiti dell’ente.
Se successivamente alla costituzione il numero di associati dovesse ridursi rispetto al minimo legale, l’ente deve provvedere all’integrazione entro un anno, pena la cancellazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, a meno che non richieda l’iscrizione in un’altra sezione del registro.
Nella compagine societaria, possono entrare altri enti del Terzo settore, a patto che il loro numero non superi il 50% delle organizzazioni di volontariato iscritte come associate.
Si tratta di un aspetto comune alle associazioni di promozione sociale che evidenzia l’importanza che assume la qualità degli associati per queste due tipologie di enti del Terzo settore. Per gli altri enti, infatti, non sono previsti limiti alla partecipazione di organismi diversi, inclusi quelli lucrativi.
In quanto enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato sono tenute a redigere il bilancio di esercizio, formato da:
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto Gestionale,
- Relazione di Missione che illustri le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutaria.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto per cassa.
In ogni caso, considerando la necessaria assenza di scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o altra forma di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La denominazione sociale deve contenere la dicitura Organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. Per essere riconosciute come enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Associazione di promozione sociale
Un’associazione di promozione sociale (APS) è un ente del Terzo settore che svolge attività di interesse generale a vantaggio dei propri associati o dei loro familiari, avvalendosi dell’impegno volontario dei propri associati o delle persone afferenti agli enti associati.
Le Associazioni di Promozione Sociale hanno quindi uno scopo mutualistico e si pongono come enti di sensibilizzazione culturale e sociale dei propri associati.
Come le organizzazioni di volontariato, anche le associazioni di promozione sociale erano oggetto di una disciplina specifica, la legge 273/2000, che è stata totalmente abrogata con il Codice del Terzo Settore, che le descrive negli artt. 35 e 36.
Laddove la precedente normativa affidava alle associazioni di promozione sociale finalità di promozione e utilità sociali, la riforma prevede il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come per tutti gli enti del Terzo settore.
Al di là delle attività di interesse generale che devono essere prevalenti se non esclusive, un’associazione di promozione sociale può svolgere:
- attività diverse, in modo strumentale o secondario;
- attività di raccolta fondi;
- gestione del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a patto che siano iscritte nell’apposito registro le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Deve comunque trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e rivolte ai propri soci, alle proprie socie o familiari conviventi degli stessi o delle stesse.
Per costituire un’associazione di promozione sociale, è necessario darsi la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, composta da non meno di 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale.
Qualora tale requisito numerico dovesse venir mene, l’associazione ha un anno di tempo per reintegrare la sua base associativa o iscriversi in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, pena la cancellazione dallo stesso registro.
La base associativa può essere composta anche da altri enti del Terzo settore che non siano associazioni di promozione sociale, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni iscritte come associate (con l’eccezione delle associazioni di promozione sociale che organizzano e gestiscono attività sportiva, siano riconosciute dal CONI e abbiano un numero di associazioni di promozione sociale associate non inferiore a 500).
Ancora a proposito della base associativa, è importante notare l’assenza di vincoli all’ingresso. In quanto enti del Terzo settore nati per combattere le disuguaglianze sociali, le associazioni di promozione sociale riconoscono infatti la libertà di associarsi. L’afrt. 35 del Codice del Terzo settore chiarische che non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni che prevedano dei limiti economici o di altra natura per l’ammissione di nuovi associati, il diritto di trasferimento della quota associativa o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Per quando concerne le risorse umane, il volontariato svolge un ruolo chiave anche per le associazioni di promozione sociale, le quali devono avvalersi del contributo attivo dei propri volontari e delle proprie volontarie o di quelle degli enti dei propri associati.
La possibilità di ricorrere a lavoro dipendente o prestazioni di lavoro autonomo è contemplata solo se strettamente necessaria allo svolgimento delle attività di interesse generale e solo in misura inferiore al 50% del numero dei volontari.
Come tutti gli enti del Terzo settore, le associazioni di promozione sociale con ricavi, rendite o entrate inferiori a 220.000 euro possono redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa.
Laddove le entrate siano pari o superiori a 220.000 euro, è richiesto un bilancio formato da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
I ricavi possono essere investiti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ma non può esserci distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
La denominazione deve contenere la dicitura di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. A differenza di altri enti, come per le organizzazioni di volontariato, non è necessario includere l’acronimo ETS, dal momento che non ne esisteranno altre al di fuori di quelle iscritte nel registro.
Impresa Sociale
L’impresa sociale è tra gli enti del Terzo settore con le caratteristiche più peculiari.
Prima di tutto, è necessario chiarire che non si tratta di una forma giuridica a sé, ma piuttosto di qualifica che può essere ottenuta da tutti gli enti privati sia del libro I (associazioni, fondazioni, comitati) che del libro V del Codice civile (società, sia di capitali che di persone, eccetto quelle con un unico socio persona fisica).
Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Condizioni necessarie sono:
- esercizio di attività di impresa in via stabile o principale;
- assenza di scopo di lucro e perseguimento di finalità civiche e solidaristiche;
- modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle attività.
Sono escluse dalla qualifica di impresa sociale:
- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche;
- enti i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati.
Si tratta di un modo di fare impresa socialmente consapevole e quindi diverso da quello orientato unicamente al mercato. Si riferisce ad enti del terzo settore che vogliono creare capitale sociale e perseguire fini sociali. In pratica, la mission fa la differenza! L’impresa sociale nasce da uno spirito imprenditoriale che si fa domande su come cambiare il mondo, coniugando scopo sociale e razionalità economica, per cui è il servizio offerto a motivare l’impresa piuttosto che il profitto.
Ciò si collega alle attività che un’impresa sociale può svolgere, chiaramente indicate nell’art. 2 del decreto legislativo 112/2017. Si tratta di un lungo elenco che, vista la natura imprenditoriale, non comprende tutte le attività previste dal Codice del Terzo Settore e ne aggiunge di nuove. Sono incluse, per esempio, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, così come il microcredito. Inoltre, l’inserimento di lavoratori e lavoratrici svantaggiati e disabili nella misura del 30% costituisce in sé un’attività di interesse generale e abilita l’ente a classificarsi come impresa sociale.
In merito alla base associativa, va chiarito che – rispettando il principio di non discriminazione – soci di un’impresa sociale possono essere persone fisiche o giuridiche e le amministrazioni pubbliche.
Per lo svolgimento delle sue attività, l’impresa sociale deve avvalersi di rapporti di lavoro, mentre il ricorso al volontariato è minoritario.
In più, il trattamento economico garantito a lavoratori e lavoratrici non può essere inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi e prevedere una differenza retributiva tra dipendenti che non superi il rapporto uno a otto.
L’impresa sociale è tenuta a produrre e depositare il bilancio economico e patrimoniale e la nota integrativa, in modo simile a come richiesto per le imprese. Inoltre, deve depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese e pubblicarlo sul proprio sito Internet, allo scopo di documentare l’impatto sociale dell’attività svolta.
Nonostante l’assenza di scopo di lucro, in materia di distribuzione degli utili, le regole sono diverse rispetto a quelle degli altri enti del terzo settore:
- le imprese sociali possono distribuire gli utili entro certi limiti;
- le cooperative sociali possono ripartire i ristorni, a patto che le modalità siano indicate nello statuto o nell’atto costitutivo;
- le imprese sociali possono destinare utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio.
Allo stesso tempo, le imprese sociali costituite in forma di società devono destinare almeno il 50% dell’utile allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
La denominazione deve contenere l’indicazione di “Impresa Sociale”.
Ente filantropico
L’ente filantropico è un ente del Terzo settore disciplinato dagli articoli 37-39 del Codice del Terzo Settore.
Gli enti filantropici sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Per quanto concerne la forma, quindi, è necessario che l’associazione abbia ottenuto personalità giuridica. Inoltre, per l’ente filantropico è prevista anche la possibilità che sia costituito come fondazione, ad eccezione delle fondazioni di origine bancaria.
In merito alle attività, gli enti filantropici possono erogare denaro, beni o servizi a sostegno di:
- Categorie di persone svantaggiate;
- Attività di interesse generale.
Traggono le risorse necessarie da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi da impiegare per lo svolgimento degli scopi statutari.
A differenza degli enti del Terzo settore qui analizzati, gli enti filantropici sono tenuti a redigere il bilancio sociale sempre, indipendentemente da ricavi, proventi o entrate. Nel bilancio sociale, vanno indicati sia gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate che i beneficiari diversi dalle persone fisiche. Devono inoltre pubblicare il bilancio sul proprio sito Internet, anche ai fini della valutazione d’impatto.
La denominazione sociale deve riportare “ente filantropico” ed è necessaria l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
In generale, gli enti filantropici sono chiamati a svolgere un importante ruolo di sostegno agli enti del terzo settore e quindi alle finalità sociali proprie del terzo settore.
A conclusione di questa carrellata, appare chiara la ricca diversità dell’universo enti del terzo settore. Da un lato, comprende associazioni come le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che realizzano il proprio obiettivo principalmente attraverso l’impegno prezioso di volontari e volontarie; dall’altro lato, abbiamo le imprese sociali in cui prevale un’organizzazione imprenditoriale e il contributo volontario è complementare al lavoro retribuito, mentre gli enti filantropici diventano acceleratori di impegno sociale, in grado di orientare e supportare gli enti del terzo settore.
Se hai interesse per il sociale o curiosità specifiche per il terzo settore, sarei contenta di parlarne. Contattami!